Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, salvo le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti anche relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'art.46, possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Possono fare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
- i cittadini Italiani;
- i cittadini della Comunità Europea.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
In alcuni casi particolari (es. rifugiati politici, perseguitati ecc.) e nell'impossibilità di ottenere una diversa certificazione dal paese di origine, i cittadini stranieri possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva per sostituire un "certificato penale" estero.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è collegata ad alcuna domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può essere inviata per posta o tramite altra persona. Quando è collegata ad una domanda, anche se presentata in un momento successivo, non deve essere autenticata (esente da marca da bollo), va firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviata per posta o per fax insieme alla fotocopia del documento d'identità di colui che firma.
Non si può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, ne tantomeno per rendere testimonianza, in quest'ultimo caso non è ammesso neanche atto notorio.
Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal T.U. 245/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, ai sensi dell'art. 75 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si ricorda che la mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Sono pertanto obbligati ad accettare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
- le Amministrazioni e gli Enti Pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps ecc.)
Mentre non sono tenuti ad accettarle:
- i privati (Banche, Assicurazioni, Notai e Aziende private);
- i Tribunali.
I gestori di servizi pubblici (Enel, aziende di trasporto, Ferrovie Stato, Poste con l'esclusione dei servizi di Bancoposta, ecc), i Comuni, le Scuole, le Università e la Motorizzazione Civile non possono chiedere certificati, ma solo autocertificazioni.
Nessun costo per dichiarazioni sostitutive rivolte alla Pubblica Amministrazione.
Per i diritti e le copie, consultare le tabelle presenti sulla scheda dell'Ufficio Atti Notori.