Per ottenere l’iscrizione di un periodico ne Registro Stampa, ai sensi dell’art. 5 della Legge n.47, 08/02/1948, occorre che il Proprietario la richieda espressamente al Tribunale competente in base al luogo in cui la pubblicazione dovrà effettuarsi (ALLEGATO A).
Alla richiesta devono essere allegate due dichiarazioni, una del Proprietario ed una del Direttore Responsabile (ALLEGATI B e C), dalle quali risultino le generalità dei richiedenti e la residenza degli stessi nonché i dati specifici relativi al periodico.
Se il Proprietario è diverso dall’Editore del periodico, bisogna compilare un nuovo ALLEGATO B per l’Editore.
Se il Proprietario o l’Editore del periodico è una persona giuridica, alla dichiarazione deve essere allegata la copia autentica notarile dell’Atto Costitutivo o dello Statuto, unitamente ad un certificato rilasciato dal Registro delle Imprese, dal quale risulti nome e cognome del Legale Rappresentante ed i poteri.
Il Proprietario, l’Editore, il Direttore Responsabile, il Legale Rappresentante della società o associazione proprietaria ed editrice devono depositare in Cancelleria i seguenti documenti o autocertificazione (ALLEGATO D):
- certificato di cittadinanza Italiana;
- certificato di residenza;
- certificato di godimento di Diritti Politici.
Se non depositate personalmente in Cancelleria, le sottoscrizioni delle dichiarazioni devono essere autenticate da uno dei Pubblici Ufficiali di cui all’art. 20 della Legge n.15 del 04/01/1968.
Il Direttore Responsabile deve inoltre depositare un certificato di iscrizione all’Albo dei Giornalisti.
Per la stampa di carattere tecnico, professionale, scientifico può essere richiesta l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’albo dei Giornalisti.
Se il Direttore Responsabile è investito di Mandato Parlamentare, occorre la nomina e la dichiarazione di accettazione di un Vice-Direttore che assume la qualifica di Responsabile.
Tutti gli ALLEGATI sono disponibili in questa pagina nella Sezione MODULI.