riabilitazione da titolo protestato
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Compilare la nota di iscrizione a ruolo e corredarla di domanda in carta semplice indirizzata al Presidente del Tribunale fornendo in allegato:
- istanza di riabilitazione (vedi moduli);
- copia del documento di identità valido del richiedente la riabilitazione;
- copia del documento di identità valido dell’eventuale delegato.
- se l’istanza è presentata in Cancelleria da un delegato, la firma del richiedente la riabilitazione, apposta in calce all’istanza, deve essere autenticata;
- nel caso in cui debitore sia una società, è necessaria una visura camerale aggiornata della stessa (massimo 30 giorni prima). In questo caso l’istanza dovrà essere presentata dal legale rappresentante con indicazione della carica che gli conferisce il potere (es. amministratore unico, socio amministratore etc.) oppure da un incaricato munito di procura;
- certificato di residenza recente del richiedente la riabilitazione o Visura Camerale aggiornata in caso di società;
- visura camerale dei protesti aggiornata (massimo 30 giorni prima) ad uso riabilitazione, con timbro “uso riabilitazione” della C.C.I.A.A. (reperibile presso gli uffici di Roma siti in Via Capitan Bavastro 116);
- dichiarazione del creditore soddisfatto, autenticata in Comune o presso un notaio. Nel caso in cui il creditore sia una società la liberatoria dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante e, in aggiunta, dovrà essere depositata una Visura camerale aggiornata della società creditrice dalla quale risulti la legittimazione del dichiarante;
- il titolo deve essere depositato in originale.
- nel caso in cui il titolo in originale non sia reperibile occorre presentare la copia dello stesso con attestazione di conformità del notaio o dell’ufficiale giudiziario che ha levato il protesto oppure in mancanza, la copia conforme rilasciata dall’intermediario presso il quale il titolo risiede.
- In caso di smarrimento o furto del titolo è necessaria la relativa denuncia.
- Solo per gli assegni, certificato originale (non fotocopia) della banca che attesta l’avvenuta effettuazione del deposito vincolato al portatore dell’assegno (che deve essere specificatamente indicato: assegno numero…, tratto sulla banca…, protestato in data…, dell’importo di…).
- Se l’iscrizione è telematica ed il deposito dei titoli avviene nel fascicolo telematico, attestazione di conformità degli originali cartacei da parte del difensore depositante
COSTI: € 98,00 per il Contributo Unificato e marca da bollo di € 27,00 per diritti di cancelleria ENTRAMBI CORRISPOSTI ATTRAVERSO PAGAMENTO TELEMATICO (PAGOPA)
Sono, altresì, a carico dell'interessato i seguenti costi:
- per il rilascio della copia autentica (vedi tabella) del provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale;
- per il rilascio della certificazione da parte della Camera di Commercio;
- per il rilascio del certificato di non interposta opposizione da parte della Corte d’Appello;
- I costi dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio per la cancellazione.
INFORMAZIONI GENERALI
Questa particolare procedura consente, a chi abbia subito un protesto per mancato pagamento di un titolo, di ottenere la riabilitazione con l’effetto di poter considerare all’atto pratico il protesto come se non fosse mai avvenuto. Se l’interessato procede al pagamento anteriormente sia al pignoramento che al trascorrere di un anno dall’iscrizione, la cancellazione potrà avvenire in modo completo. Passato un anno senza subire ulteriori procedure di insolvenza sarà possibile richiedere la riabilitazione dal protesto, presentando istanza al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del protestato allegando documentazione attestante i pagamento; questo è possibile anche nel caso di più titoli purché siano stati tutti pagati e ne venga fornita la prova. La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale e all’interessato ne viene fornita comunicazione dalla cancelleria; presso l’ufficio gli verrà consegnata copia del decreto da presentare alla Camera di Commercio, per la pubblicazione sull’apposito bollettino. Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclamo da parte di chi ne abbia interesse, l’interessato dovrà richiedere un certificato di non interposta opposizione all’Ufficio Volontaria Giurisdizione della Corte d’Appello. La consegna di quest’ultimo presso la Camera di Commercio rappresenta la conclusione dell’iter e da quel momento il protesto si può considerare come mai avvenuto. In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 10 giorni dalla comunicazione.
finecontenuti