L’adozione di un maggiorenne (Art. 291–314 del Codice Civile) è un provvedimento nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio cognome e creando così anche rapporti di natura successoria. Va da sé che con l’evolversi della società anche lo scopo e la natura della legge si siano evoluti. L'istituto in esame, così, ha assunto nel tempo anche profili solidaristici che hanno integrato la sua funzione originaria; questo infatti, all’atto pratico, è spesso un modo per assicurare assistenza a persone anziane che non abbiano una famiglia o a soggetti maggiorenni portatori di handicap. Chi viene adottato acquista uno status assimilabile, ma non coincidente, a quello di un figlio legittimo. Il primo segno tangibile dell’adozione è l’assunzione del cognome. L’adottato assume il cognome di chi lo adotta e lo antepone al proprio. Oltre al cognome l’adottato acquista anche i diritti successori, con una posizione che è assimilata a quella di un figlio concepito durante un matrimonio, entra quindi nell’asse ereditario sia in relazione alla quota di legittima che in relazione alle successioni legittime. Può adottare un maggiorenne chiunque (sia coppie sposate che persona singola) che abbia compiuto 35 anni (in casi eccezionali il Tribunale può autorizzare l’adozione, se l’adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d’età), e che superi di almeno diciott’anni l’età della persona che si intende adottare, non esistono invece limiti di età massima né per l'adottato né per l'adottante. Per adottare un maggiorenne è necessario non avere figli, legittimi o legittimati, o che i figli, se presenti siano maggiorenni e consenzienti all’adozione. Nel caso in cui si desideri adottare un maggiorenne e si abbiano figli maggiorenni ma interdetti o non in grado di prendere una decisione del genere, è il Tribunale a decidere se concedere o no il consenso all’adozione nell’interesse del figlio legittimo o legittimato. Chi ha figli minorenni invece non può adottare un maggiorenne. Non fa differenza che il figlio minore sia legittimo, legittimato o naturale riconosciuto (eccezione: Adozione della figlia naturale maggiorenne con figli minori - Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 25 novembre 2005 – 3 febbraio 2006, n. 2426). Il maggiorenne che è adottato da cittadino italiano non acquista automaticamente tale cittadinanza. L’adozione può essere revocata:
- Per indegnità dell'adottato: viene pronunziata dal Tribunale, su domanda dell‘adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti oppure quando si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena detentiva non inferiore ai 3 anni. Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti;
- Per indegnità dell'adottante: viene pronunziata, su domanda dell'adottato, nelle stesse ipotesi sopra esposte, quando gli stessi fatti vengono compiuti dall‘adottante contro l’adottato o contro i suoi discendenti o ascendenti.