Trascorsi 3 anni dall'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione (udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati), i coniugi che vogliono ottenere il divorzio, debbono rivolgersi al Tribunale competente territorialmente (quello del luogo di residenza o domicilio di uno dei due coniugi) e nel caso in cui siano completamente d'accordo sulle condizioni alle quali divorziare, possono presentare domanda congiunta. Nel caso di separazione di fatto iniziata prima del 1968, le parti possono solo procedere al divorzio giudiziale. Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta. Nel caso di divorzio congiunto, non è indispensabile la presenza di un avvocato difensore, avendo la Corte di cassazione e la Corte Costituzionale chiarito che: l'assistenza del difensore non è necessaria né obbligatoria, anche se non è vietata (C. Cost. sentenze 30 giugno 1971, n. 151 e 16 dicembre 1971, n. 201; C. Cass, sentenza n.1050 del 18/4/1974, sez I; C.Cost. ordinanza 5 novembre 1996 n. 389). Non tutti i Tribunali seguono però questa giurisprudenza e, trattandosi di interpretazione della legge, ciascun Ufficio Giudiziario conserva discrezionalità e autonomia nell’applicare la norma. L'assistenza di un avvocato è assolutamente necessaria, sempre e comunque, nel caso in cui i coniugi non siano d'accordo sulle condizioni del divorzio o quando la causa, anche se iniziata senza avvocato, deve essere proseguita perché il Tribunale non ritiene di omologare il divorzio. Il ricorso, nel quale chiedono di comparire davanti al Presidente del Tribunale per ottenere la sentenza di divorzio, deve essere presentato in carta semplice alla Cancelleria del Tribunale. Nella domanda bisogna precisare se si chiede lo scioglimento del matrimonio (se sposati con rito civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se sposati con quello religioso) ed indicare in particolare, i motivi che sono a base del divorzio, le condizioni inerenti alla prole (affidamento e mantenimento) e ai rapporti economici tra i coniugi. La domanda deve essere presentata in Cancelleria congiuntamente affinché il Cancelliere possa identificarli tramite documenti di identità ed autenticare le firme. Il Tribunale ha esplicito potere di valutare la rispondenza delle condizioni pattuite congiuntamente dalle parti nell'interesse dei figli e qualora il contenuto del ricorso non sia ritenuto idoneo allo scopo citato, il Tribunale dovrà emettere provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole e dei figli e nominare il Giudice Istruttore, il quale, attraverso un giudizio ordinario, dovrà accertare la conformità delle clausole pattuite alla Legge. In questa circostanza si verificherà una trasformazione della procedura semplificata in una causa di tipo ordinario, con la conseguente necessità di dover incaricare obbligatoriamente un legale per ogni parte. Al contrario, se il Tribunale, riunito in camera di consiglio, ritenga che il contenuto del ricorso sia da considerare perfettamente conforme alla legge, verificata l'esistenza di uno o più requisiti previsti nell'art. 3 L. 898/70, dovrà senz'altro emettere la sentenza di divorzio. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale e di divorzio sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Sono escluse da tale esenzione le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per il rilascio di estratti di atti di stato civile in copia integrale, da allegare al ricorso di separazione o divorzio (soggette al pagamento dell'imposta di bollo).