La giurisprudenza chiarisce e definisce sempre più fortemente la misura e le modalità secondo cui, entrambi i genitori, anche fuori dal matrimonio, debbano provvedere al mantenimento all’istruzione ed all’educazione dei figli in proporzione alle loro possibilità. In caso di inadempimento, chiunque abbia interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi al suo posto sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il codice prevede altresì che nell’eventualità in cui i genitori non abbiano mezzi, i nonni sono tenuti a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento. In caso di inadempimento si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli. Generalmente e salvo differenti accordi, ognuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il Giudice stabilisce, ove richiesto e dopo aver sentito le parti, la modalità ed l’importo di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, che viene individuato valutando:
- Le reali esigenze della prole;
- Il tenore di vita goduto;
- I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- Le risorse economiche di entrambi i genitori;
- La valore economico dei compiti domestici e di cura quotidiani assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in mancanza di altri parametri indicati dalle parti o dal Giudice, quest’ultimo ha anche facoltà di disporre accertamenti sui redditi, nel caso in cui le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate o convincenti. Nel caso di genitori non coniugati il Tribunale dei Minorenni è competente a decidere sull’affidamento dei figli, ma non sulla misura dell’assegno che il genitore non affidatario dovrà corrispondere per il mantenimento del figlio: quindi, dopo il provvedimento del Tribunale per i Minorenni che decide sull’affidamento, occorre iniziare la causa davanti al Tribunale ordinario. La competenza territoriale è comunque quella del Tribunale del luogo di residenza del convenuto.